Trattamento di malattia per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato.
L’ integrazione corrisposta dalla Cimiav sarà tale da assicurare ai suddetti operai, tra indennità di legge ed integrazione, un trattamento nella misura del 90% del salario reale, inclusi gli scatti di anzianità e supermini aziendali (dal 1° gennaio 2009)
Trattamento malattia
La ditta anticipa ai lavoratori, per conto dell’Inps, dal 1° al 20° giorno (esclusi i 3 giorni di carenza ed i festivi) il 50%, mentre dal 21° al 180° giorno, il 66,66% del trattamento di malattia.
Trattamento di malattia per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo determinato.
L’integrazione salariale corrisposta dalla Cimiav sarà tale da garantire, tra indennità di legge e integrazione, il 90% del salario reale, inclusi gli scatti di anzianità e superminimi aziendali.
Gli operai a tempo determinato hanno diritto a un indennizzo massimo, nell’anno, di n. 45 giorni
Trattamento di malattia per gli apprendisti
In caso di malattia al lavoratore verrà riconosciuta un’indennità giornaliera posta a carico della CIMIAV,, in base alle norme che la disciplinano. L’indennità verrà corrisposta per malattia superiore ai sette giorni di calendario, dal giorno di inizio della malattia per un massimo di 45 giorni.